Associazione dei musei e delle collezioni di scienze naturali della Svizzera e del Liechtenstein (musnatcoll.ch) L'associazione rappresenta gli interessi dei musei di scienze naturali della Svizzera e del Liechtenstein. Il suo obiettivo è rendere visibile e comunicare l'importanza delle collezioni e dei musei di scienze naturali come parte del patrimonio culturale nazionale e internazionale.di più

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Statuti

Statuti dell'Associazione dei musei die storia naturale della Svizzera e del Liechtenstein

I. DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1
Con la denominazione Associazione dei Musei Scientifici Svizzeri e del Liechtenstein (di seguito denominata Associazione), esiste un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CC) con sede presso il Museo di Storia Naturale di Berna.

II. SCOPO

Art. 2
Lo scopo dell'Associazione è rappresentare gli interessi dei musei scientifici svizzeri nei confronti dell'Associazione dei Musei Svizzeri (VMS), dell'Accademia Svizzera di Scienze Naturali (scnat), della Confederazione e del pubblico. L'Associazione è politicamente indipendente e aconfessionale. Opera esclusivamente senza scopo di lucro e rinuncia a qualsiasi attività commerciale o di autoaiuto.

III. ADESIONE

Art. 3
l Tutti i musei e le collezioni di scienze naturali in Svizzera e nel Liechtenstein che riconoscono e intendono promuovere gli scopi dell'Associazione possono diventare membri dell'Associazione.

2 Criteri di ammissione:
Tutte le istituzioni con una collezione di campioni scientifici gestita da curatori esperti possono diventare membri dell'Associazione. Data l'importanza della raccolta e della manutenzione centralizzata e a lungo termine dei dati delle collezioni, i centri nazionali di raccolta dati scientifici di livello superiore con gestori di database appropriati possono diventare membri associati.

3 L'Assemblea dell'Associazione stabilisce la quota associativa annuale.

4 L'iscrizione scade al momento delle dimissioni dall'Associazione.

5 Le dimissioni devono essere presentate tramite dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Sono possibili solo alla fine dell'anno solare.

6 Un membro può essere espulso solo se arreca danno agli interessi dell'Associazione. L'espulsione avviene solo dopo essere stato ascoltato e gli viene comunicata per iscritto. L'espulsione ha effetto immediato. Il membro espulso può contestare l'espulsione per iscritto all'Assemblea dell'Associazione entro 30 giorni, dopodiché l'Assemblea prende la decisione definitiva.

IV. ORGANI

Art. 4
Gli organi dell'Associazione sono:
a. Assemblea dell'Associazione
b. Consiglio di Amministrazione
c. Revisori dei Conti

A. Assemblea dell'Associazione

Articolo 5
l. L'Assemblea ordinaria dell'Associazione si riunisce annualmente; possibilmente in occasione della riunione dei curatori museali.

2. Le convocazioni all'Assemblea dell'Associazione devono essere inviate dal Consiglio di Amministrazione almeno 20 giorni prima, per iscritto o via e-mail, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

3. Le proposte da sottoporre all'Assemblea dell'Associazione devono essere presentate per iscritto al Presidente almeno due settimane prima.

4. L'Assemblea straordinaria dell'Associazione è convocata con delibera del Consiglio di Amministrazione, su richiesta di almeno un quinto dei soci o su richiesta dei revisori dei conti. La convocazione deve essere inviata per iscritto o via e-mail almeno 10 giorni prima della riunione.

5. L'Assemblea dell'Associazione ha i seguenti compiti e poteri:
a. Approvazione del verbale dell'ultima Assemblea dell'Associazione;
b. Approvazione della relazione annuale, del bilancio annuale e della relazione dei revisori dei conti;

c. Discarico del Consiglio di Amministrazione e dei revisori dei conti;
d. Determinazione del bilancio preventivo e delle quote associative annuali;
e. Elezione del Presidente, degli altri membri del Consiglio di Amministrazione e dei revisori dei conti;
f. Esame delle proposte del Consiglio di Amministrazione e dei soci;
g. Decisioni sugli argomenti all'ordine del giorno;
h. Ammissione di nuovi soci;
i. Modifiche allo Statuto;
k. Scioglimento dell'Associazione.

6 Le delibere dell'Assemblea dell'Associazione sono approvate a scrutinio palese a maggioranza semplice. Il voto è segreto se espressamente richiesto dalla maggioranza dei soci presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.

7 Tutti i soci presenti hanno pari diritto di voto. Ogni socio ha diritto a un voto. La rappresentanza non è ammessa. La direzione del museo o, nel caso di collezioni universitarie, i curatori responsabili, nominano i rappresentanti. I rappresentanti con diritto di voto devono essere dipendenti delle istituzioni associate.

8 L'ammissione di nuovi soci richiede la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

9 Quando si approvano delibere riguardanti la concessione di dimissioni, un negozio giuridico o una controversia legale tra un socio e l'Associazione, il socio interessato è escluso dal diritto di voto.

10 Delle delibere di ogni assemblea deve essere redatto un verbale.

B. Consiglio di Amministrazione

Articolo 6
l Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno quattro membri, che devono essere dipendenti delle istituzioni associate, di cui un membro per ciascuna delle tre regioni linguistiche, possibilmente, e sono eletti dall'Assemblea Generale per un mandato di tre anni. La rielezione è possibile due volte. I nuovi soci eletti che sostituiscono i soci uscenti restano in carica per la durata del mandato del/dei loro predecessori.

il suo predecessore.

2 Il Consiglio Direttivo è valido se è presente almeno il 50% dei membri. Si riunisce su richiesta del Presidente o di un membro del Consiglio. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Le decisioni possono essere prese anche per circolazione.

3 Il Consiglio Direttivo deve essere composto da:
a. Presidente
b. Vicepresidente
c. Tesoriere
d. Soci Associati
e. Segreteria: Il Consiglio Direttivo elegge un segretario, che non deve necessariamente essere membro del Consiglio Direttivo, che redige il verbale e partecipa alle riunioni.

4 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri non espressamente delegati ad altro organo dell'Associazione. Tali poteri includono, in particolare:
a. Preparazione e svolgimento delle assemblee generali ordinarie e straordinarie;
b. Adozione dei regolamenti;
c. Rendicontazione delle entrate e delle spese dell'associazione, nonché della sua situazione finanziaria. d. Nelle trattative con terzi o per la rappresentanza in altri comitati, il Consiglio Direttivo può nominare membri tra i suoi membri come rappresentanti. In tali casi, il Consiglio Direttivo deve essere regolarmente informato della situazione.
e. Costituzione di gruppi di lavoro.

f. Raccomandazioni di nuovi membri all'attenzione dell'Assemblea dell'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo rappresenta l'associazione all'esterno. I membri del Consiglio Direttivo firmano collettivamente in coppia, con il Presidente, il Vicepresidente o il Tesoriere.

6. I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono generalmente alcun compenso dall'Associazione per il loro lavoro. Hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute. Un compenso adeguato può essere corrisposto per compiti operativi chiaramente definiti o per spese straordinarie. Il Consiglio Direttivo emana un regolamento appropriato per le spese e i compensi.

C. Revisori dei Conti

Articolo 7
1 L'Assemblea dell'Associazione elegge una persona fisica o giuridica, che non deve essere necessariamente membro dell'Associazione, come revisore dei conti per un mandato di quattro anni. La rielezione è consentita.

2 Il revisore dei conti verifica la contabilità e il bilancio annuale e presenta una relazione scritta sulla revisione del bilancio annuale al Consiglio Direttivo, congiuntamente all'Assemblea dell'Associazione, e presenta all'Assemblea dell'Associazione una proposta per la concessione o il rifiuto del discarico al Tesoriere e al Consiglio Direttivo.

V. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8
1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi annuali dei soci, dalle eccedenze dei conti di gestione, da eventuali donazioni, contributi per eventi e lasciti.

2 Il patrimonio dell'Associazione risponde esclusivamente delle passività dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci per le passività dell'Associazione.

VI. MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Articolo 9
1 Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea dell'Associazione.

2 L'Associazione può essere sciolta a maggioranza dei due terzi dei voti espressi dall'Assemblea dell'Associazione o fusa con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera, esente da imposte in virtù del suo status di ente non lucrativo o del suo scopo pubblico.

3 In caso di scioglimento, gli utili e il capitale saranno trasferiti a un'altra persona giuridica con sede in Svizzera, esente da imposte in virtù del suo status di ente non lucrativo o del suo scopo pubblico.

VII. ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Articolo 10
Il presente Statuto è stato approvato nella sua forma attuale dall'Assemblea costitutiva tenutasi il 31 ottobre 2014 a Lucerna ed è entrato in vigore immediatamente. È stato modificato da ultimo dall'Assemblea generale tenutasi il 4 giugno 2025 a Losanna.

Questo documento è una traduzione degli statuti approvati dall'Assemblea generale il 4 giugno 2025 a Losanna. In caso di dubbio, fa fede la versione tedesca.

Contatto

Verband der naturwissenschaftlichen Museen und Sammlungen der Schweiz und Liechtenstein (musnatcoll.ch)
Naturmuseum St. Gallen
Rorschacher Strasse 263
9016 San Gallo