Associazione dei musei e delle collezioni di scienze naturali della Svizzera e del Liechtenstein (musnatcoll.ch) L'associazione rappresenta gli interessi dei musei di scienze naturali della Svizzera e del Liechtenstein. Il suo obiettivo è rendere visibile e comunicare l'importanza delle collezioni e dei musei di scienze naturali come parte del patrimonio culturale nazionale e internazionale.di più

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Statuti

Statuti dell'Associazione dei musei die storia naturale della Svizzera e del Liechtenstein

I. NOME E SEDE

Art. 1

L'Associazione dei musei di storia naturale della Svizzera e del Liechtenstein (di seguito denominata «l'Associazione») è un'associazione ai sensi dell'Art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede al Museo di storia naturale di Berna.

II. FINALITÀ

Art. 2

L'Associazione rappresenta gli interessi dei Musei di storia naturale della Svizzera nei confronti dell'Associazione dei musei svizzeri (AMS), dell'Accademia svizzera di scienze naturali (scnat), della Confederazione e dell'opinione pubblica. L'Associazione è politicamente indipendente e di confessione neutrale. Svolge esclusivamente attività di utilità pubblica, senza scopo di lucro e di mutuo soccorso.

III. MEMBRI

Art. 3

1 Tutti i musei e le collezioni di storia naturale in Svizzera e nel Liechtenstein possono diventare membri, se riconoscono e se sono disposti a perseguire le finalità dell'Associazione.

2 Criteri di ammissione:

Tutte le istituzioni che possiedono una collezione di storia naturale gestita da dei/delle conservatori/-trici specializzati/-e possono diventare membri dell'Associazione.

3 L'Assemblea dell'Associazione stabilisce il contributo annuale.

4 L'appartenenza all'Associazione cessa mediante dimissione.

5 La dimissione si annuncia per iscritto al Comitato dell'Associazione. La cessazione di appartenenza è possibile solo per la fine dell'anno civile.

6 Un membro può essere escluso solo se nuoce agli interessi dell'Associazione. L'esclusione avviene solo dopo averlo sentito e gli deve essere comunicata per iscritto. L'esclusione entra in vigore da subito. Il membro escluso può contestare la sua esclusione per iscritto entro 30 giorni presso l'Assemblea generale dell'Associazione. Quest'ultima prende la decisione finale al riguardo.

IV. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4

Gli organi dell'Associazione sono:

a. l'Assemblea generale;

b. il Comitato;

c. l'Organo di revisione.

A. L'Assemblea generale

Art. 5

1 L'Assemblea generale ordinaria si riunisce annualmente. La data è fissata, per quanto possibile, il giorno di riunione dei/delle conservatori/-trici dei musei.

2 L'Assemblea generale è convocata dal Comitato per iscritto o per E-mail almeno 20 giorni prima della data fissata, con l'ordine del giorno.

3 Le richieste dei membri all'attenzione dell'Assemblea generale devono essere inoltrate al/alla Presidente per iscritto almeno due settimane prima.

4 Un'Assemblea generale straordinaria può esser convocata per decisione del Comitato o su richiesta die almeno un quinto dei membri o su richiesta dell'Organo di revisione. La convocazione deve avvenire per iscritto o E-mail almeno 10 giorni prima della data fissata.

5 L'Assemblea generale ha i doveri e le competenze seguenti:

a. l'approvazione del verbale dell'Assemblea generale precedente;

b. l'approvazione del rapporto annuale, del consuntivo annuale e del rapporto dell'Organo di revisione;

c. concedere il discarico al Comitato e all'Organo di revisione;

d. stabilire il preventivo annuale e i contributi annuali;

e. la nomina del/della Presidente, degli altri membri del Comitato e dell'Organo di revisione;

f. trattare le richieste del Comitato e dei membri;

g. prendere delle decisioni sui punti all'ordine del giorno;

h. la nomina di nuovi membri;

i. modificare gli statuti;

j. sciogliere l'Associazione.

6 L'Assemblea generale prende le decisioni con un voto palese, a maggioranza semplice. La votazione si svolge a scrutinio segreto, se richiesto esplicitamente dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti, decide il/la Presidente.

7 Tutti i membri presenti hanno lo stesso diritto di voto. Ogni membro dispone di un voto. Non è permesso sostituire un membro assente tramite un supplente. La direzione del museo o, all'occorrenza, i curatori responsabili delle collezioni universitarie, designano i rappresentanti. I rappresentanti aventi diritto di voto devono essere dei/delle collaboratori/-trici di un'istituzione membro dell'Associazione.

8 I nuovi membri devono essere accettati da una maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

9 Se si deve prendere una decisione in materia di discarico, di negozio giuridico o di litigio giuridico tra un membro e l'Associazione, il membro in questione non ha il diritto di voto.

10 Le decisioni prese dall'Assemblea generale vengono messe a verbale.

B. Il Comitato

Art. 6

1 Il Comitato è costituito da almeno 4 persone che devono essere dei/delle collaboratori/-trici di un'istituzione membro dell'Associazione. Le 4 persone rappresentano, nella misura del possibile, le quattro regioni linguistiche e sono elette dall'Assemblea generale per un mandato di tre anni. I membri del Comitato possono essere rieletti per due volte. I nuovi membri eletti che sostituiscono i membri uscenti, terminano il mandato del predecessore.

2 Il Comitato può deliberare validamente soltanto se almeno il 50% dei membri sono presenti. Esso si riunisce su convocazione del/della Presidente o su richiesta di un membro del Comitato. In caso di parità di voti, decide il/la Presidente. Il Comitato decide a maggioranza semplice dei membri presenti. Le decisioni possono essere prese anche mediante la procedura per circolazione degli atti.

3 Il Comitato deve essere composto da:

a. un/una Presidente;

b. un/una Vicepresidente;

c. un/una Cassiere/-a;

d. dei membri dell'Associazione;

e. il Segretariato: Il Comitato elegge un/-a Segretario/-a che non deve per forza far parte del Comitato. Il/La Segretario/-a partecipa alle riunioni e redige il verbale.

4 Il Comitato dispone di tutte le competenze che non sono state espressamente attribuite a un altro organo dell'Associazione. In particolare si tratta di:

a. preparare le Assemblee generali e ordinarie, e condurre i lavori;

b. emanare i regolamenti;

c. tenere la contabilità delle entrate e delle uscite dell'Associazione, nonché dello stato patrimoniale dell'Associazione;

d. conferire a uno o più membri un mandato per rappresentare l'Associazione in procedure di negoziazione con terzi o in altre organizzazioni; in questi casi il Comitato deve essere informato regolarmente sulla situazione attuale;

e. costituire dei gruppi di lavoro;

f. proporre l'ammissione di nuovi membri all'Assemblea generale.

5 Il Comitato rappresenta l'Associazione verso l'esterno. I membri del Comitato hanno la firma congiunta a due con il/la Presidente, il/la Vicepresidente o il/la Cassiere/-a.

6 In linea di massima, i membri del Comitato non sono retribuiti dall'Associazione per il loro lavoro. Essi hanno diritto al rimborso delle spese effettive. Un indennizzo equo può essere loro accordato per dei compiti operativi chiaramente definiti o per delle spese straordinarie. Il Comitato emana un regolamento sulle spese e gli indennizzi.

C. L'Organo di revisione

Art. 7

1 L'Assemblea generale elegge una persona fisica o giuridica come revisore, per un mandato di quattro anni. Il revisore non deve per forza essere membro dell'Associazione. Il suo mandato può essere rinnovato.

2 Il revisore verifica la contabilità e il consuntivo annuale, redige per il Comitato un rapporto di revisione da presentare all'Assemblea generale e propone all'Assemblea generale di concedere o non concedere discarico al/alla Cassiere/-a e al Comitato.

V. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

1 Il patrimonio dell'Associazione è composto dai contributi annuali dei membri, da eccedenze del consuntivo, da donazioni, da contributi per manifestazioni e da legati.

2 Per i debiti dell'Associazione risponde soltanto il patrimonio dell'Associazione. La responsabilità personale dei membri per i debiti dell'Associazione è esclusa.

VI. MODIFICA DEGLI STATUTI E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

1 Le modifiche degli statuti devono essere decise dall'Assemblea generale.

2 L'Assemblea generale può decretare lo scioglimento dell'Associazione con una maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

3 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale decide come utilizzare il ricavato della liquidazione del patrimonio.

VII. ENTRATA IN VIGORE DEGLI STATUTI

Art. 10

Gli statuti sono stati approvati in questa forma dall'Assemblea generale e messi immediatamente in vigore.

Lucerna, il 31 ottobre 2014

Questo documento è una traduzione degli statuti approvati dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2014 a Lucerna. In caso di dubbio, fa fede la versione tedesca.

Contatto

Verband der naturwissenschaftlichen Museen und Sammlungen der Schweiz und Liechtenstein (musnatcoll.ch)
Naturmuseum Winterthur
Museumstrasse 52
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